Glossario
L'impianto termico: è l'impianto tecnologico destinato alla
climatizzazione estiva e invernale degli
ambienti con o senza produzione di acqua
calda per usi igienici e sanitari o alla sola
produzione centralizzata di acqua calda
per gli stessi usi, comprendente eventuali
sistemi di produzione, distribuzione e
utilizzazione del calore nonché gli organi
di regolazione e di controllo.
Sono compresi negli impianti termici gli
impianti individuali di riscaldamento, mentre
non sono considerati impianti termici
apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi
per il riscaldamento localizzato ad
energia radiante, scaldacqua unifamiliari;
tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia
assimilati agli impianti termici quando la
somma delle potenze nominali del focolare
degli apparecchi al servizio della singola
unità immobiliare è maggiore o uguale a
15 kW;
Proprietario dell'impianto termico:
deve intendersi chi è proprietario, in tutto
o in parte, dell'impianto termico; nel caso
di edifici dotati di impianti termici centralizzati
amministrati in condominio e nel
caso di soggetti diversi dalle persone
fisiche, gli obblighi e le responsabilità
posti a carico del proprietario sono da
intendersi riferiti agli amministratori;
Il generatore di calore o caldaia è il complesso bruciatore - caldaia che
permette di trasferire al fluido
termovettore il calore prodotto dalla
combustione;
Per terzo responsabile dell'esercizio
e della manutenzione dell'impianto
termico deve intendersi la persona fisica o
giuridica che, essendo in possesso dei
requisiti previsti dalle normative vigenti
e comunque di idonea capacità tecnica,
economica, organizzativa, è delegata dal
proprietario ad assumere la responsabilità
dell'esercizio, della manutenzione e
dell'adozione delle misure necessarie al
contenimento dei consumi energetici e
alla salvaguardia ambientale;
L'occupante è qualunque soggetto che, pur non
essendone proprietario, ha la disponibilità,
a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi
impianti tecnici;
Per esercizio e manutenzione
dell'impianto termico si intende il complesso di operazioni, che
comporta l'assunzione di responsabilità
finalizzata alla gestione degli impianti,
includente: conduzione, manutenzione
ordinaria e straordinaria e controllo, nel
rispetto delle norme in materia di
sicurezza, di contenimento dei consumi
energetici e di salvaguardia ambientale;
I controlli sugli impianti sono le operazioni svolte da tecnici
qualificati operanti sul mercato, al fine di
appurare lo stato degli impianti e
l'eventuale necessità di operazioni di
manutenzione ordinaria o straordinaria;
Per manutenzione ordinaria
dell'impianto termico devono intendersi le operazioni previste
nei libretti d'uso e manutenzione degli
apparecchi e componenti che possono
essere effettuati in luogo con strumenti
e attrezzature di corredo agli apparecchi
e componenti stessi e che comportino
l'impiego di attrezzature e di materiali di
consumo d'uso corrente;
Manutenzione straordinaria
dell'impianto termico: sono gli interventi atti a ricondurre il
funzionamento dell'impianto a quello previsto
dal progetto e/o dalla normativa
vigente, mediante il ricorso, in tutto o in
parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni,
riparazioni, ricambi di parti, ripristini,
revisione o sostituzione di apparecchi
e componenti dell'impianto termico;
Il libretto di impianto è il documento previsto per gli impianti
termici con potenza nominale inferiore a
35 kW;
Il libretto di centrale è il documento previsto per gli impianti
termici con potenza nominale superiore
o uguale a 35 kW;
Il libretto di uso e manutenzione è il documento fornito dal fabbricante
dell'apparecchio o dal costruttore
dell'impianto;
Il rapporto di controllo tecnico per
impianto di potenza inferiore a 35
kW (allegato G al D.Lgs.192/05 e s.m.i.) è il documento riportante le operazioni di
controllo periodico effettuate da un tecnico
qualificato operante sul mercato;
Il bollino “Una casa sicura con una
caldaia pulita” è il contrassegno, da apporre sui rapporti
di controllo tecnico (allegati F e G) secondo le modalità previste dal disciplinare provinciale
ai soli fini della trasmissione al
soggetto controllore e attestante
l'avvenuto pagamento degli oneri relativi
all'effettuazione dei controlli
sull'osservanza delle norme relative al
controllo di efficienza energetica, oneri a
carico degli utenti ai sensi dell'art. 31,
comma 3 della Legge 9 gennaio 1991,
n. 10;
Per ispezione sugli impianti devono intendersi gli interventi di controllo
tecnico e documentale, in sito, svolti da
esperti qualificati, incaricati dalle autorità
pubbliche competenti, mirati a verificare
che gli impianti siano conformi alle norme
vigenti e che rispettino le prescrizioni e
gli obblighi stabiliti;
Il verbale di ispezione è il documento rilasciato da esperti qualificati,
incaricati dalle autorità pubbliche
competenti, al responsabile dell'impianto
al fine di attestare l'avvenuta verifica del
medesimo.
Il responsabile dell'impianto termico è l'occupante a qualsiasi titolo dell'alloggio:
il proprietario, il locatario, l'usufruttuario
etc.. Nel caso dei condomini è normalmente
l'amministratore. |